Nuovi aggiornamenti sulla vicenda che non coinvolge direttamente il club rossonero, bensì i suoi due ultimi AD: quali conseguenze ci possono essere?
Nelle ultime ore il mondo Milan è stato un po’ “scosso” dalla perquisizione della Guardia di Finanza nella sede rossonera nell’ambito di un’indagine che riguarda Giorgio Furlani e Ivan Gazidis.
Come spiegato in precedenza, l’attuale amministratore delegato e il suo predecessore sono indagati per l’ipotesi di presunto ostacolo all’attività della FIGC di vigilanza sui requisiti di legge delle società proprietarie delle squadre di calcio. Si ipotizza che il club non appartenga davvero a RedBird Capital Partners, che dal 31 agosto 2022 ha rilevato il 99,93% delle azioni, dato che la precedente proprietà Elliott avrebbe ancora influenza controllante.
L’AC Milan ha preso posizione ufficialmente specificando di essere “parte terza ed estranea in questo procedimento“, che invece coinvolge direttamente Furlani e Gazidis. Comunque la società sta prestando piena collaborazione.
Felice Raimondo, noto avvocato di fede rossonera, ha spiegato che “il Milan non rischia assolutamente nulla a livello sportivo, l’indagine riguarda gli amministratori delegati Furlani e l’ex Gazidis. Loro rischiano le sanzioni previste dall’art. 2638 c.c. L’indagine sembra poggiare su basi tutt’altro che solide. Magari però potrebbe accelerare l’ingresso del socio arabo al posto di Elliott (oggi creditore di RedBird). Vedremo“.
L’articolo 2638 del Codice Civile recita quanto segue:
«Art. 2638 (Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza). – Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l’esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.
Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell’Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’art. 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
3-bis. Agli effetti della legge penale, alle autorità e alle funzioni di vigilanza sono equiparate le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE e al regolamento (UE) 2021/23 e alle relative norme attuative»