Dopo l’espulsione nel convulso finale di Lecce, è arrivata la delibera del Giudice sportivo in merito alla squalifica di Olivier Giroud
Senza partite all’orizzonte per via della sosta delle nazionali, l’attenzione del Milan, oltre che sulle vicende di mercato e sul recupero degli infortunati, era tutta sulle decisioni che avrebbe assunto il Giudice sportivo per giudicare il comportamento di Olivier Giroud, il bomber rossonero espulso nella gara di Lecce.
Dopo aver rimediato il primo giallo per proteste, l’attaccante transalpino si era rivolto all’arbitro Abisso con frasi evidentemente irrispettose, visto che il direttore di gara, qualche secondo dopo, gli ha sventolato in faccia il rosso diretto.
Si attendeva dunque di capire cosa avesse scritto il fischietto di Palermo nel suo referto. Qualora, si diceva, fossero state riportate delle espressioni ingiuriose nei suoi confronti, la squalifica comminata sarebbe potuta essere di due giornate. Detto fatto. Nel pomeriggio di martedì 14 è arrivato il comunicato ufficiale: il francese è stato appiedato per due turni.
Giroud, arriva la stangata: due turni di squalifica
Di seguito la sentenza e la motivazione per la squalifica di due giornate comminata al francese.
SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE:
‘GIROUD Olivier Jonatha (Milan): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara (Prima sanzione); per avere, al 48° del secondo tempo, dopo la notifica del provvedimento di ammonizione, rivolto espressioni ingiuriose al Direttore di gara’.
L’attaccante del Milan salterà dunque le gare interne contro Fiorentina (il 25 novembre) e Frosinone (il 2 dicembre), per poi tornare a disposizione, in campionato, in occasione della partita di Bergamo, il 9 dello stesso mese, contro l’Atalanta.
È stata punita, con un’ammenda, anche la società rossonera, come si legge in un’altra sezione della nota.
‘Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. MILAN per avere suoi sostenitori, al
termine della gara, lanciato alcune bottigliette di plastica nel settore
occupato dai sostenitori della squadra avversaria; sanzione attenuata
ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.‘